Durate e canone locazione abitativa

La durata e il canone nel contratto di locazione abitativo

by Administrator
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La locazione immobiliare ad uso abitativo è disciplinata dalla legge n. 431 del 1998. Con questa legge il legislatore propone due schemi contrattuali, uno a canone libero e uno a canone convenzionato o concordato.

Nel primo contratto, a canone libero, si consente alle parti di accordarsi liberamente sull'ammontare del canone di locazione, ma viene previsto un vincolo di durata del rapporto, fissato in 4 anni, e di ulteriori 4 anni al primo rinnovo (detto anche 4+4).

Nel contratto a canone convenzionato, l'ammontare del canone è invece determinato in base a criteri stabiliti da enti locali e associazioni di categoria. In questo caso è pervista però una durata minore, cioè di 3 anni, e di ulteriori 2 anni al primo rinnovo (detto anche 3+2).

Le parti non possono quindi stipulare contratti di locazione che abbiano una durata minima inferiore a quelle già previste.

Per i contratti di locazione abitativo è sempre richiesta la forma scritta, pena la nullità dello contratto stesso.

Secondo la normativa, è nullo ogni patto inteso a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto regolarmente registrato. E' inoltre nullo ogni patto che deroga alla durata minima del contratto previsto dalla legge (cioè 4+4 o 3+2).

Il locatore non può interrompere la locazione, se non alla sua prima scadenza.

In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di locazione abitativo, sul regime contrattuale della locazione abitativa, sul canone di locazione e sul rinnovo e disdetta della locazione.

avv. Nicola Ferrante

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